dicembre 2011 APERTE ISCRIZIONI al Corso per PIZZAIOLO
Bando pubblico per l’ammissione al corso di “PIZZAIOLO”...continua
novembre 2011 Polvere di STELLE - Seminario sul cocainismo

...continua

» Statuto della Società

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO
TITOLO III - SOCI
TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
TITOLO V - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione "AMA - AQUILONE, Cooperativa sociale a responsabilità limitata".
Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dal'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.
Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma del socio lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.
L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART. 2 - La Cooperativa ha sede in Castel di Lama (AP), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque).
Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.

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