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Statuto della Società

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART. 1 - E' costituita una società
cooperativa sociale retta dalle norme del Codice civile sulle
società a responsabilità limitata, in quanto
compatibili, e avente la seguente denominazione "AMA
- AQUILONE, Cooperativa sociale a responsabilità limitata".
Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti
previsti dal'articolo 2519 del codice civile, o sue successive
modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo
dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà
essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto
alla normativa in tema di società per azioni, in quanto
compatibile.
Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni
di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma del socio
lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.
L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa
all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alle Associazioni
di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità
non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal
presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge,
nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità
prevalente.
ART. 2 - La Cooperativa ha sede in Castel
di Lama (AP), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione
eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.
111-ter disp.att. c.c..
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di
sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio
succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile
rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito
del Comune sopra indicato.
Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie
o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello
sopra indicato.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite
sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
ART. 3 - La durata della Cooperativa è
fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque).
Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea
anche prima della scadenza.
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