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Statuto della Società

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO
ART. 4 - La Cooperativa è retta
e disciplinata secondo il principio della mutualità
senza fini di speculazione privata, ed ha per scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,
la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza
Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare
nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,
deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con
le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.
L'attività della società cooperativa è
svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo
i principi della mutualità e nel rispetto di fatto
della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli
2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi prevalentemente
dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento
ai loro requisiti ed interessi.
ART.5 - La Cooperativa intende realizzare
i propri scopi sociali mediante lo svolgimento coordinato
di attività di cui al punto "a)" dell'articolo
1 della Legge 381/91:
a) servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria,
ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone tossicodipendenti.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire
stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto
terzi:
- Comunità terapeutiche per il recupero ed il reinserimento
dei tossicodipendenti;
- Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione
effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola
o altre strutture di accoglienza;
- Attività di prevenzione;
- Attività di formazione, consulenza e orientamento;
- Organizzazione di seminari e convegni;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della
Comunità locale entro cui opera al fine di renderla
più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza
delle persone in stato di bisogno;
- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno
delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate
e di affermazione dei loro diritti;
- Progetti e interventi di cooperazione tecnica/culturale
e di solidarietà internazionale per le categorie più
svantaggiate, minori a rischio in particolare, con l'obiettivo
di diminuire il divario esistente tra i paesi ricchi del nord
del mondo ed i paesi impoveriti dell'emisfero sud;
- Realizzare e gestire impianti sportivi;
- promuovere, favorire e svolgere attività sportive,
come organizzazione di gare e tornei, attività di formazione,
preparazione e gestione di squadre ed attività simili.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività
connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonchè
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria
- come attività comunque non prevalente e per il migliore
conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta
della possibilità di svolgimento di attività
che la legge riserva a società in possesso di determinati
requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi
albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli
scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente,
attinenti ai medesimi. La Cooperativa, inoltre, per stimolare
e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,
potrà istituire una sezione di attività, disciplinata
da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata
ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto
sociale.
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio
tra il pubblico, sotto ogni forma.
La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione
pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento
aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali
norme modificative ed integrative.
La società potrà effettuare l'emissione di strumenti
finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire
solo a investitori qualificati ovvero ai soci, con privilegio
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.
E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista
dall'art. 2514 lett. b) del c.c.
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