dicembre 2011 APERTE ISCRIZIONI al Corso per PIZZAIOLO
Bando pubblico per l’ammissione al corso di “PIZZAIOLO”...continua
novembre 2011 Polvere di STELLE - Seminario sul cocainismo

...continua

» Statuto della Società

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO
TITOLO III - SOCI
TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
TITOLO V - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

ART. 4 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.
L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.

ART.5 - La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui al punto "a)" dell'articolo 1 della Legge 381/91:
a) servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone tossicodipendenti.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:
- Comunità terapeutiche per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti;
- Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- Attività di prevenzione;
- Attività di formazione, consulenza e orientamento;
- Organizzazione di seminari e convegni;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- Progetti e interventi di cooperazione tecnica/culturale e di solidarietà internazionale per le categorie più svantaggiate, minori a rischio in particolare, con l'obiettivo di diminuire il divario esistente tra i paesi ricchi del nord del mondo ed i paesi impoveriti dell'emisfero sud;
- Realizzare e gestire impianti sportivi;
- promuovere, favorire e svolgere attività sportive, come organizzazione di gare e tornei, attività di formazione, preparazione e gestione di squadre ed attività simili.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.
La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.
E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.

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