dicembre 2011 APERTE ISCRIZIONI al Corso per PIZZAIOLO
Bando pubblico per l’ammissione al corso di “PIZZAIOLO”...continua
novembre 2011 Polvere di STELLE - Seminario sul cocainismo

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» Statuto della Società

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO
TITOLO III - SOCI
TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
TITOLO V - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

TITOLO III - SOCI

ART. 6 - Il numero dei soci, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile, è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendendo perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.
Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.
La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7 - Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 8 - I privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda scritta contenente:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta; l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;
b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
c) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonchè gli eventuali regolamenti interni.
Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.
Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:
a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;
b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;
c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonchè gli eventuali regolamenti interni.
Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.
Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 9 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 15.
Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta, che potrà versare a rate, e precisamente:
a) almeno il 20% all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART. 10 - I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta;
b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato all'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

ART. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonchè per liquidazione o fallimento.
Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.
Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
Il consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.
In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto che non vogliano o non possano subentrare nella quota del socio defunto.

ART. 12 - Salvo quanto disposto dall'art. 8 per il socio sovventore, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio che :
a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni del ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale, se nominato ovvero all'autorità giudiziaria.
Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 13 - L'organo di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:
- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori e i volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa.

ART.14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo di amministrazione può escludere il socio che:
a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

ART. 15 - Le deliberazioni prese dall'organo di amministrazione a norma degli artt. 9, 11, 12, 13, e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale, se nominato, oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.
Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

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