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Statuto della Società

TITOLO III - SOCI
ART. 6 - Il numero dei soci, ai sensi dell'art.
2522 del codice civile, è illimitato e variabile, ma
non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti
con quelli della Cooperativa, intendendo perseguire gli scopi
sociali partecipando alle attività sociali.
Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile,
non può comunque diventare socio della cooperativa
chi esercita in proprio attività identiche o affini
a quelle della cooperativa stessa.
La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali
è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
ART. 7 - Possono essere soci i lavoratori
di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età che esercitino mestieri attinenti alla natura
dell'attività della Cooperativa e che, per la loro
capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione
professionale, possano partecipare direttamente ai lavori
della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio
ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere
ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,
in numero strettamente necessario al buon funzionamento della
Cooperativa.
Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti
categorie:
a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo
un compenso di qualsiasi natura o entità;
b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente
o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o
l'ammodernamento aziendale.
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche
o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e
lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro
dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie
suindicate.
ART. 8 - I privati che intendono associarsi
alla Cooperativa devono presentare domanda scritta contenente:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività
svolta; l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro
e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza
dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente
l'oggetto sociale;
b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede
di essere iscritto;
c) l'entità della quota che si intende sottoscrivere,
che non dovrà comunque essere inferiore o superiore
ai limiti fissati dalla normativa vigente;
d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo
statuto della Cooperativa nonchè gli eventuali regolamenti
interni.
Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo
minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non
è ammesso il recesso.
Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono
presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante
con le seguenti indicazioni:
a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di
costituzione e durata, numero dei soci;
b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;
c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo
statuto della Cooperativa nonchè gli eventuali regolamenti
interni.
Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto
della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato
l'adesione e ogni altro documento richiesto dal consiglio
di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla
valutazione della domanda di adesione.
Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa
è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è
tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati
previsti dal presente articolo.
ART. 9 - Sull'accoglimento della domanda
di ammissione a socio decide l'organo di amministrazione,
con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto
nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art.
15.
Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota
sottoscritta, che potrà versare a rate, e precisamente:
a) almeno il 20% all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà
annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo
ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione,
da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che siano
stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà
inefficace.
ART. 10 - I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta;
b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea
o dal consiglio di amministrazione;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando
all'attività sociale, in relazione alle categorie di
appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito
regolamento approvato all'assemblea su proposta del consiglio
di amministrazione.
ART. 11 - La qualità di socio si
perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte
del socio, nonchè per liquidazione o fallimento.
Nel caso di perdita della qualità di socio la quota
viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base
del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie
limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore
a quello nominale.
Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile,
in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti
per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione
del socio deceduto.
Il consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire
la società e i soci, può rinviare il rimborso
sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata,
a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza
indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda
le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari
dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.
In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un
anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti,
verso la società per il pagamento dei conferimenti
non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile,
nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza
della società.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
gli eredi o legatari del socio defunto che non vogliano o
non possano subentrare nella quota del socio defunto.
ART. 12 - Salvo quanto disposto dall'art.
8 per il socio sovventore, oltre che nei casi previsti dall'art.
2437 c.c., può recedere il socio che :
a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi
che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali;
b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono
i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimino
il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate
dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento
dell'attività sociale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla
entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano
i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,
legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del
recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente
comunicazione al socio, che entro sessanta giorni del ricevimento
della comunicazione, può proporre opposizione innanzi
al collegio arbitrale, se nominato ovvero all'autorità
giudiziaria.
Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto
sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda.
ART. 13 - L'organo di amministrazione delibera
la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno
lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine
e precisamente:
- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi
della Cooperativa;
- i soci lavoratori e i volontari che hanno cessato di prestare
la propria opera a favore della Cooperativa.
ART.14 - Oltre che nei casi previsti dalla
legge, l'organo di amministrazione può escludere il
socio che:
a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali,
non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazione
dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o
si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in
questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo
lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e
l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due
mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di
amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi
o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.
ART. 15 - Le deliberazioni prese dall'organo
di amministrazione a norma degli artt. 9, 11, 12, 13, e 14
devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato,
il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente
al collegio arbitrale, se nominato, oppure all'Autorità
Giudiziaria ordinaria.
Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.
Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera
resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.
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