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Statuto della Società

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
ART. 16 - Il patrimonio sociale è
formato:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è
formato da un numero illimitato di quote sociali del valore
nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti
consentiti dalle leggi vigenti;
b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato
di azioni nominative di valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno/64)
ognuna detenute dai soci sovventori;
c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi
di gestione di cui all'art.20 e dalle quote sociali eventualmente
non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli
eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.11;
d) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile,
costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa
per atti di liberalità, lasciti o per contributi in
conto capitale da enti pubblici o privati;
e) da eventuali riserve straordinarie e da qualunque liberalità
che pervenisse alla società al fine di essere impiegata
per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva
speciali costituiti in conformità a norma di legge.
E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia
durante la vita della società che al suo scioglimento,
alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di
cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e
sue successive modifiche ed integrazioni.
ART. 17 - Le quote non possono essere trasferite
in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro
vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione
scritta dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo
2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di
recesso del socio, da esercitarsi però non prima che
siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.
Peraltro, ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, qualora
decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di
autorizzazione alla vendita da parte del socio, l'organo amministrativo
non comunichi al socio il diniego dell'autorizzazione, questi
potrà trasferire la sua quota e l'acquirente che abbia
i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio
dovrà essere iscritto nel libro soci.
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