dicembre 2011 APERTE ISCRIZIONI al Corso per PIZZAIOLO
Bando pubblico per l’ammissione al corso di “PIZZAIOLO”...continua
novembre 2011 Polvere di STELLE - Seminario sul cocainismo

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» Statuto della Società

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO
TITOLO III - SOCI
TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
TITOLO V - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART. 16 - Il patrimonio sociale è formato:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno/64) ognuna detenute dai soci sovventori;
c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20 e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.11;
d) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
e) da eventuali riserve straordinarie e da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.
E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.
Peraltro, ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, qualora decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla vendita da parte del socio, l'organo amministrativo non comunichi al socio il diniego dell'autorizzazione, questi potrà trasferire la sua quota e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio dovrà essere iscritto nel libro soci.

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