dicembre 2011 APERTE ISCRIZIONI al Corso per PIZZAIOLO
Bando pubblico per l’ammissione al corso di “PIZZAIOLO”...continua
novembre 2011 Polvere di STELLE - Seminario sul cocainismo

...continua

» Statuto della Società

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO
TITOLO III - SOCI
TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
TITOLO V - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

TITOLO V - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART. 18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 19 - Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

ART. 20 - Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata:
a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;
b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92;
c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni legislative vigenti ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici, e che non potrà superare, in ogni caso, il limite di cui all'art. 2514 lett. a) c.c. ;
d) una quota, nella misura consentita dalle leggi vigenti, alla rivalutazione delle azioni nella forma prevista dalla Legge 59/1992;
e) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad un tasso mai superiore del 2% rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
f) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questo delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice civile.
L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la totalità degli avanzi netti di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto b) sia devoluta interamente al fondo di riserva ordinaria.
Tanto la riserva ordinaria, quanto la riserva straordinaria eventuale, e comunque tutte le riserve, sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento.

TORNA INDIETRO

home|statuto|servizi|le sedi|area download |area links|contatti