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Statuto della Società

TITOLO V - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
ART. 18 - L'esercizio sociale va dal primo
gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
ART. 19 - Alla fine di ogni esercizio il
consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del
bilancio e alla redazione della documentazione informativa
ai sensi della normativa vigente.
ART. 20 - Nessun utile può essere
distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio
deve essere destinata:
a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva
ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,
sia durante la vita della società che all'atto del
suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12
della legge 16 dicembre 1977 n.904;
b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni
legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92;
c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni
legislative vigenti ai fini della presunzione di esistenza,
agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici, e che
non potrà superare, in ogni caso, il limite di cui
all'art. 2514 lett. a) c.c. ;
d) una quota, nella misura consentita dalle leggi vigenti,
alla rivalutazione delle azioni nella forma prevista dalla
Legge 59/1992;
e) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori
ad un tasso mai superiore del 2% rispetto a quello stabilito
per i soci cooperatori;
f) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici
dall'assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando
ne sia da questo delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice
civile.
L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a
quanto sopra descritto, la totalità degli avanzi netti
di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto
b) sia devoluta interamente al fondo di riserva ordinaria.
Tanto la riserva ordinaria, quanto la riserva straordinaria
eventuale, e comunque tutte le riserve, sono indivisibili
e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita
della società nè all'atto dello scioglimento.
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