marzo 2012 Per una rete di asili familiari (tagesmutter)
La Fondazione CARISAP ha riconosciuto un finanziamento alla Cooper ...continua
febbraio 2012 Bando per iscrizione al Corso RICOSTRUZIONE UNGHIE
Bando pubblico per l’ammissione al corso di primo livello RICOSTRUZIONE UNGHIE...continua

» Statuto della Società

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO
TITOLO III - SOCI
TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
TITOLO V - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

B) AMMINISTRAZIONE
ART. 27 - La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.
Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.
Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.
L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa, nonchè determinare, eventualmente, un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.
Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcuni degli amministratori.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.
Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.
Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea; può nominare un segretario anche al di fuori del consiglio.

ART. 28 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono palesi.
A parità di voti dopo un supplemento di discussioni si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.
Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.
L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.
Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche me-
diante consultazione scritta o sulla base del consenso e-
spresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti
dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argo-
mento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di
parità prevale il voto del Presidente.

ART. 29 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

ART. 30 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.
All'organo di amministrazione spetta anche il potere di deliberare in merito alla eventuale adesione della cooperativa ad un consorzio di cooperative.

ART. 31 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi, nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.
L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone poteri e compensi.
Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio di cooperative il consiglio di amministrazione sceglierà tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare alle assemblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e facoltà all'uopo necessari.
Per partecipare ad una determinata assemblea del consorzio il consiglio potrà anche conferire procura ad uno o più soci non amministratori, determinandone i poteri e le facoltà.

C) IL PRESIDENTE

ART. 32 - La rappresentanza sociale spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed ai consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.
Il presidente rappresenta la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni, segue l'amministrazione della cooperativa (personale - contabilità - amministrazione - progetti).
Il presidente può delegare a rappresentarlo nelle varie sedi istituzionali sia i soci che tecnici al di fuori del cooperativa.
Il Consiglio potrà conferire procure, sia generali che speciali, fermo restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

D) IL PRESIDENTE ONORARIO
ART. 33 - Il Presidente onorario, nominato dal consiglio di amministrazione, "rappresenta" la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni, della promozione e della sensibilizzazione dei principi che sono alla base del movimento cooperativo.
Esso assiste alle sedute dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, su convocazione del Consiglio stesso.

E) COLLEGIO SINDACALE
ART. 34 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°co. del c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, ed è rieleggibile.
I sindaci non hanno diritto a retribuzioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta la durata della carica. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria quando la società, ai sensi dell’art. 2526 c.c., emetta strumenti finanziari non partecipativi.
In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.
ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I sindaci devono anche:
a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
c) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
ART. 36 - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.
I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

TORNA INDIETRO

home|statuto|servizi|le sedi|area download |area links|contatti