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Statuto della Società

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
B) AMMINISTRAZIONE
ART. 27 - La cooperativa può essere
amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio
di Amministrazione.
Il consiglio di amministrazione è composto da tre a
quindici membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la
metà più uno in ogni caso non deve appartenere
alla categoria dei soci sovventori.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
sono dispensati dal prestare cauzioni.
Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta
altresì il rimborso delle spese sostenute per conto
della società nell'esercizio delle loro mansioni.
L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può
assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa,
nonchè determinare, eventualmente, un'indennità
per la cessazione della carica e deliberare le modalità
di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.
Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale,
se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenendo
conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcuni
degli amministratori.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri
delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio
di amministrazione al momento della nomina.
Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea,
previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In
deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma, c.c.
all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento
del danno.
Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge
tra i suoi membri un presidente e un vice presidente se questi
non sono nominati dall'assemblea; può nominare un segretario
anche al di fuori del consiglio.
ART. 28 - Il consiglio di amministrazione
è convocato dal presidente tutte le volte che egli
lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno
un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a
mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno
di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,
in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati
almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono palesi.
A parità di voti dopo un supplemento di discussioni
si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità
prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.
Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati
dal presidente e dal segretario.
L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di
conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento
della deliberazione.
Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche me-
diante consultazione scritta o sulla base del consenso e-
spresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti
dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argo-
mento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso
di
parità prevale il voto del Presidente.
ART. 29 - Se nel corso dell'esercizio sociale
vengono a mancare uno o più amministratori, quelli
rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione;
gli amministratori così nominati restano in carica
fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti
in carica devono convocare l'assemblea perché provveda
alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli
amministratori così nominati è quella degli
amministratori sostituiti.
ART. 30 - L'organo di amministrazione è
investito dei più ampi poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni
di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.
All'organo di amministrazione spetta anche il potere di deliberare
in merito alla eventuale adesione della cooperativa ad un
consorzio di cooperative.
ART. 31 - Il consiglio di amministrazione
può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente
e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri,
le mansioni ed i compensi, nel rispetto dell'art. 2381 del
C.C.
L'organo amministrativo può nominare direttori generali,
amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli
affari o per categorie di affari, determinandone poteri e
compensi.
Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio di
cooperative il consiglio di amministrazione sceglierà
tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare
alle assemblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti
i poteri e facoltà all'uopo necessari.
Per partecipare ad una determinata assemblea del consorzio
il consiglio potrà anche conferire procura ad uno o
più soci non amministratori, determinandone i poteri
e le facoltà.
C) IL PRESIDENTE
ART. 32 - La rappresentanza sociale spetta
all'amministratore unico o al presidente del consiglio di
amministrazione ed al vice presidente in caso di sua assenza
o impedimento, ed ai consiglieri delegati, nei limiti delle
deleghe.
Il presidente rappresenta la cooperativa nelle varie sedi
istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni, segue
l'amministrazione della cooperativa (personale - contabilità
- amministrazione - progetti).
Il presidente può delegare a rappresentarlo nelle varie
sedi istituzionali sia i soci che tecnici al di fuori del
cooperativa.
Il Consiglio potrà conferire procure, sia generali
che speciali, fermo restando le attribuzioni del Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
D) IL PRESIDENTE ONORARIO
ART. 33 - Il Presidente onorario, nominato dal consiglio di
amministrazione, "rappresenta" la cooperativa nelle
varie sedi istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni,
della promozione e della sensibilizzazione dei principi che
sono alla base del movimento cooperativo.
Esso assiste alle sedute dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio
di Amministrazione, senza diritto di voto, su convocazione
del Consiglio stesso.
E) COLLEGIO SINDACALE
ART. 34 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo
2477 2° e 3°co. del c.c., i soci devono nominare un
Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti.
L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il collegio è stato ricostituito,
ed è rieleggibile.
I sindaci non hanno diritto a retribuzioni, salvo diversa
deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione
deve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta la
durata della carica. La retribuzione annuale dei sindaci è
determinata dall’assemblea all’atto della nomina,
per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria
quando la società, ai sensi dell’art. 2526 c.c.,
emetta strumenti finanziari non partecipativi.
In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,
la sua composizione deve essere effettuata in conformità
di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.
ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare
nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis
del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione
della società, vigilare sull'osservanza della legge
e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della
contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio
e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili.
I sindaci devono anche:
a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano
fatte con l'osservanza delle norme legislative;
b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
c) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte
dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati
affari.
I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti
stabiliti dalla legge.
ART. 36 - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio
di amministrazione e delle assemblee.
I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle
assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze
del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.
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