»
Statuto della Società

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
ART. 21 - Sono organi della Cooperativa:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
c) il presidente;
d) il presidente onorario;
e) il collegio dei sindaci, se nominato.
A) ASSEMBLEA - DECISIONI SOCI
ART. 22 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè
sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci,
sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti
competenze:
a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di
cui all'art. 2364 c.c.;
b) scegliere il sistema di amministrazione e nominare le cariche
sociali;
c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori
e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori
e dei Sindaci;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo
scioglimento della società e sulla revoca della liquidazione;
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto
o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie
indicate alle precedenti lettere "a", "d"
ed "e", nonchè in tutti gli altri casi espressamente
previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando
lo richiedano uno o più amministratori o un numero
di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci,
le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione
assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.
Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel
rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali
ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita
sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione
di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione
e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale
apposito regolamento interno.
I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea
a condizione però che la domanda relativa sia presentata
da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea;
in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza
ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate
con delibera assembleare, possono essere adottate mediante
consultazione scritta.
La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'organo
amministrativo, e consiste in una proposta di deliberazione
contenente l'esatto testo della decisione da adottare e quanto
comunque necessario per assicurare una adeguata informazione
ai soci sugli argomenti da trattare, compresa la menzione
dell’eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato.
La relativa procedura non è soggetta a particolari
vincoli, salvo il rispetto di quanto in appresso stabilito,
purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di
partecipare alla decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto
di un unico documento, ovvero di più documenti, che
contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti
soci che rappresentino almeno la maggioranza di tutti i soci.
Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio risultante
dal libro soci, deve indicare il termine entro il quale i
soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede
sociale.
Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi
entro 20 (venti) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine
indicato nel testo della decisione.
La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto
e deve contenere una approvazione, un diniego ovvero una astensione
espressa.
La mancanza di risposta nel termine indicato viene considerata
come voto contrario.
Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale
con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza
e di aver riscontro della ricezione, e devono essere conservate
dalla società.
Le decisioni così adottate devono risultare da apposito
verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e trascritte,
senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire
con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta
un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi
il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni
ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo
di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati
dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.
Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei soci.
ART. 23 - Il consiglio di amministrazione
può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà
opportuno.
L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo
anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
L'Assemblea viene convocata con avviso da affiggersi in modo
visibile nei locali della sede sociale e spedito almeno 15
(quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea,
con lettera raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente
ai soci, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica con avviso
spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica
o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati
dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. In
ogni caso dovrà essere comunicata alla società
la conferma della ricezione dell'avviso di convocazione. Nell'avviso
di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,
l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista
una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in
cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea
non risultasse legalmente costituita.
In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa
regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa
partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori
e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno
si oppone alla trattazione degli argomenti.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta
dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata
per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di
voto. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione
entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.
L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, ovvero, quando la società è tenuta
alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura e
all'oggetto della società, entro 180 (centottanta)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi
gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della
dilazione.
Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve
essere reso disponibile a tutti i soci almeno quindici giorni
prima della data dell'assemblea.
ART. 24 - L'assemblea è valida in
prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati
nella adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,
sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla
trasformazione del tipo o sulla fusione della società,
l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima
quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei
soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti
soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti
a tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno
diritto di recedere dalla cooperativa: la dichiarazione di
recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti
all'assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa,
e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data
della pubblicazione della delibera.
ART. 25 - Nell'assemblea hanno diritto
di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel
libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della
quota sottoscritta.
I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non
devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti
spettanti a tutti i soci.
In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono
farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci
mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve essere
fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla
società. Ciascun socio non può rappresentare
più di un socio. Non possono essere mandatari gli amministratori.
ART. 26 - L'assemblea è presieduta
dal Presidente del consiglio di amministrazione salvo che,
su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga
altri a presiederla.
Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione,
il presidente è eletto dall'assemblea.
L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina
del segretario, che può essere anche non socio.
Le votazioni sono sempre palesi.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea
straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il verbale
redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.
All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto,
un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane
e dell'Unione provinciale delle cooperative alla quale la
cooperativa è aderente.
continua
>>
 TORNA
INDIETRO |