dicembre 2011 APERTE ISCRIZIONI al Corso per PIZZAIOLO
Bando pubblico per l’ammissione al corso di “PIZZAIOLO”...continua
novembre 2011 Polvere di STELLE - Seminario sul cocainismo

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» Statuto della Società

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO
TITOLO III - SOCI
TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
TITOLO V - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ART. 21 - Sono organi della Cooperativa:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
c) il presidente;
d) il presidente onorario;
e) il collegio dei sindaci, se nominato.

A) ASSEMBLEA - DECISIONI SOCI
ART. 22 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti competenze:
a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c.;
b) scegliere il sistema di amministrazione e nominare le cariche sociali;
c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento della società e sulla revoca della liquidazione;
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate alle precedenti lettere "a", "d" ed "e", nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.
Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.
I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate con delibera assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta.
La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'organo amministrativo, e consiste in una proposta di deliberazione contenente l'esatto testo della decisione da adottare e quanto comunque necessario per assicurare una adeguata informazione ai soci sugli argomenti da trattare, compresa la menzione dell’eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato.
La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, salvo il rispetto di quanto in appresso stabilito, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza di tutti i soci.
Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio risultante dal libro soci, deve indicare il termine entro il quale i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede sociale.
Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto e deve contenere una approvazione, un diniego ovvero una astensione espressa.
La mancanza di risposta nel termine indicato viene considerata come voto contrario.
Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di aver riscontro della ricezione, e devono essere conservate dalla società.
Le decisioni così adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.
Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

ART. 23 - Il consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà opportuno.
L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
L'Assemblea viene convocata con avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente ai soci, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica con avviso spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. In ogni caso dovrà essere comunicata alla società la conferma della ricezione dell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita.
In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.
L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.
Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

ART. 24 - L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.

ART. 25 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.
I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.
In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatari gli amministratori.

ART. 26 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.
Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.
L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche non socio.
Le votazioni sono sempre palesi.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.
All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione provinciale delle cooperative alla quale la cooperativa è aderente.

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