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Statuto della Società

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI
ART. 37 - E' vietata la distribuzione ai
soci dei dividendi.
Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né
durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento
della cooperativa. All'atto dello scioglimento della Cooperativa
le azioni dei soci sovventori hanno il diritto di prelazione
sul rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la
riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non
comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei
soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede
il valore nominale delle altre quote.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione,
previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere
destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del
31 gennaio 1992.
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