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Statuto della Società

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 38 - In caso di scioglimento della
cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo
22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente
tra i soci, stabilendone i poteri.
Per quanto non è regolato valgono le disposizioni legislative
sulle società cooperative a responsabilità limitata
rette coi principi della mutualità agli effetti tributari
e delle leggi speciali applicabili in materia di cooperative
sociali.
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